Distribuzione dei dividendi: tassazione dei soci persone fisiche

09/06/2019
Tassazione dividendi commercialista como

Il tempo di approvazione dei bilanci delle S.R.L. e delle S.P.A., è spesso anche il tempo in cui vengono decise le distribuzioni di dividendi ai soci. Il panorama fiscale a proposito del riparto di utili e/o riserve è stato parzialmente modificato dalla “Legge finanziaria 2018” (Legge n. 205/2017).

In particolare la modifica riguarda la tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche che non detengono le partecipazioni in società in regime d’impresa (ma come “privati”). Il Legislatore ha abrogato il 1° comma dell’art. 47 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e modificato l’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973. In pratica scompare la differenziazione nella tassazione personale dei soci che detengono partecipazioni “qualificate” o “non qualificate”: tutti i dividendi distribuiti ai soci di cui sopra sono tassati a titolo definitivo con una ritenuta del 26%. Tale imposta è trattenuta dalla società che paga il dividendo e versata all’Erario.

E’ utile qui ricordare che le partecipazioni si intendono qualificate quando superano anche uno solo dei  limiti che seguono, in relazione alla quota percentuale di diritto di voto che può essere esercitata dal socio nell’assemblea ordinaria od alla sua quota percentuale di partecipazione al capitale sociale:

  • Per le Società per Azioni quotate in borsa: oltre il 2% dei voti, oppure oltre il 5% del capitale sociale.
  • Per gli altri soggetti Ires (tra cui altre S.p.A. e S.r.l.): oltre il 20% dei voti, oppure oltre il 25% del capitale sociale.

Per il socio con partecipazioni qualificate percettore di dividendi sottoposti alla nuova ritenuta d’imposta definitiva del 26% cessa conseguentemente l’obbligo di dichiarare e tassare nella propria dichiarazione dei redditi il dividendo riscosso, così parificandolo, anche per adempimenti fiscali, al socio proprietario di partecipazioni non qualificate.

La nuova situazione relativa alla tassazione dei dividendi in base alla tipologia di socio percettore si può dunque riassumere schematicamente come segue:

  1. tutte le persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta d’imposta definitiva al 26%;
  2. persone fisiche in regime d’impresa e società di persone: nessuna ritenuta in fase di pagamento del dividendo, quest’ultimo concorre alla base imponibile dell’IRPEF ordinaria per il 58,14%;
  3. società di capitali (o comunque soggetti IRES): solo il 5% del dividendo dalla società partecipata concorre alla determinazione del reddito.

La data di decorrenza delle nuove disposizioni per la tassazione dei dividendi è stata fissata al 1° gennaio 2018. Per le persone fisiche private che detengono partecipazioni qualificate (non in regime di impresa) è stata però prevista anche una speciale disciplina transitoria: continua infatti ad applicarsi la previgente disciplina fiscale per le distribuzioni di utili formatisi sino al 31.12.2017, ma alla sola e contestuale condizione che le delibere assembleari di distribuzione siano adottate tra il 01/01/2018 ed il 31/12/2022. Pertanto le delibere di distribuzione dei dividendi adottate in questo lasso temporale dovranno indicare quali utili vengano distribuiti e cioè in che anni si siano formati, onde consentire la definizione del regime fiscale in capo ai soci percettori.

Ricordiamo che prima di questa riforma, i dividendi percepiti da persone fisiche che, non in regime di impresa, detenevano partecipazioni qualificate non erano soggetti a ritenuta d’imposta a titolo definitiva, ma concorrevano alla determinazione del reddito complessivo del contribuente nelle seguenti misura:

  • per il 40% relativamente agli utili prodotti sino al 2007;
  • per il 49,72% per gli utili prodotti tra il 2008 e il 2016, compresi;
  • per il 58,14% per gli utili prodotti dal 2017.

A determinate condizioni la vecchia modalità di tassazione dei dividendi può essere effettivamente più conveniente rispetto alla nuova ritenuta definitiva sui dividendi del 26%. Si dovrà dunque “studiare”, caso per caso, la più opportuna ripartizione di utili (recenti o precedenti).

Infine ove esistano di riserve di utili formatesi in anni diversi e la cui distribuzione concorrebbe ad essere tassata con modalità differenti, il comma 4, dell’art. 1, del D.M. 26 maggio 2017, ha introdotto la presunzione secondo la quale, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del socio percipiente, i dividendi distribuiti vengono considerati anzitutto formati con utili prodotti dalla società (o ente partecipato) fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.


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