DECRETO LIQUIDITA': nuovi finanziamenti garantiti a imprese e professionisti

11/04/2020
Finanza aziendale commercialista como

Con la pubblicazione del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”) il legislatore è intervenuto con specifiche misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

L’istituto pubblico chiamato a gestire queste misure è SACE che viene autorizzata a concedere alle banche, fino al prossimo 31.12.2020, e nel limite di uno stanziamento complessivo pari a 200 miliardi di euro, garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19.

Dette misure riguardano anche lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva.


E’ bene chiarire subito che i finanziamenti dunque proverranno dalle banche e non dallo Stato. La garanzia statale dovrebbe consentire però un più facile accesso a queste forme di credito. Non sono previste da queste disposizioni somme a fondo perduto, i finanziamenti avranno un costo e dovranno essere integralmente restituiti secondo le condizioni negoziate con le banche eroganti.


A)    PREMESSA


Autorizzazione comunitaria e decreto attuativo

Va segnalato che l’efficacia delle descritte misure è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea e che, con successivo Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, nonché richiesti ulteriori elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione delle descritte operazioni.


B)    FINANZIAMENTI


Caratteristiche dei finanziamenti a garanzia statale

In base a quanto previsto nel decreto la misura dei finanziamenti concessi non potrà superare il maggiore tra i seguenti 2 parametri:

  • il 25% dei ricavi annui dell’impresa prodotti in Italia nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale sostenuti dall’impresa in Italia nel 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati, se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

I finanziamenti, per i quali la garanzia di Stato dovrà essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, durata massima di 6 anni, e potranno prevedere preammortamento di durata fino a 24 mesi (periodo nel quale si pagano solo interessi e non si restituisce la quota capitale del finanziamento ricevuto).


La copertura della garanzia statale

Per quanto di interesse la garanzia dello Stato (tramite SACE) a favore delle banche, che sarà a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, potrà intervenire nei seguenti limiti:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.

Ciò significa che l’eventuale ulteriore garanzia che i richiedenti potrebbero essere chiamati a dare aggiuntivamente alla banca dovrebbe avere proporzioni molto ridotte rispetto al capitale complessivamente finanziato.


I costi della garanzia statale per i richiedenti

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

  • per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,5% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,5% durante il primo anno, 1,0% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;


Procedura semplificata

Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti concessi a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nelle seguenti fasi:

  1. si presenta all’istituto di credito la domanda di finanziamento garantito da SACE
  2. in caso di esito positivo della istruttoria bancaria, gli istituti di credito trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE e quest’ultima autorizza;
  3. l’istituto di credito procedere a erogare il finanziamento con garanzia concessa da SACE.

Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il rilascio della garanzia è subordinato alle decisioni assunte dal Ministero con apposita procedura.


Vincoli per impresa

Per poter ottenere la garanzia l’impresa non deve rientrare al 31.12.2019 tra le imprese classificate in difficoltà e, alla data del 29.02.2020, non deve presentare esposizioni “deteriorate” presso il sistema bancario.

L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene:

  • di non deliberare distribuzione di dividendi o acquisto di azioni proprie nel corso del 2020;
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere indirizzato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.


C)    FINANZIAMENTI MINORI


Finanziamenti entro i 25mila euro

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da apposita autocertificazione.

Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione (preammortamento) e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi/compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

L'intervento del Fondo centrale di garanzia è automatico, gratuito e senza valutazione sostanziale, ma solo formale del possesso dei requisiti.

Le condizioni di costo saranno negoziate con il proprio istituto di credito nei limiti previsti dalla normativa.


D)    CONCLUSIONI


Con il “Decreto liquidità” sono state dunque disposte nuove misure per aiutare dal punto di vista finanziario i soggetti economici colpiti dalla pandemia.

L’applicazione pratica, dopo l’autorizzazione europea, sarà di fatto demandata agli istituti di credito, che quindi provvederanno a predisporre le loro specifiche offerte commerciali di finanziamento. Sarà dunque necessario prendere contatto con le proprie banche per iniziare la valutazione delle forme più adatte alle varie casistiche.


Questi interventi si sommano alle disposizioni di aiuto finanziario già approvate con il precedente decreto “Cura Italia”.

In particolare Vi ricordiamo le disposizioni dell’art. 56 che consentono ai soggetti economici di richiedere agli istituti di credito la moratoria sulla restituzione di finanziamenti già in essere, la sospensione della possibilità di richiedere il rientro delle aperture di credito, ed anche le medesime possibilità di moratoria sul pagamento delle rate di leasing finanziario per l’acquisizione di beni strumentali. Queste opportunità sono già operative e dunque si possono già richiedere ai propri istituti/società di leasing, con apposite procedure, molto snelle e veloci.


Non siamo medici, il nostro sforzo per affrontare il Covid-19 è quello di stare al fianco degli operatori economici, assisterli e guidarli con la qualità e la tempestività che da sempre caratterizzano i nostri servizi professionali, pronti a sostenerli adesso e quando l'economia ripartirà. Contattateci con fiducia, potremo essere i vostri consulenti finanziari oltre che commercialisti.



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