FRONTALIERI IN SMART WORKING: resta l'esenzione fiscale in Italia

05/08/2020
Italia svizzera frontalieri smartworking

Ogni giorno migliaia di lavoratori frontalieri si spostano tra Italia e Svizzera. Questo era vero prima della pandemia Covid-19 e del lockdown. Tralasciando i molti lavoratori licenziati, tanti altri forntalieri sono stati autorizzati a lavorare da casa propria (in Italia) in smart working (meglio remote working).

In applicazione del relativo accordo del 1974, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tra le caratteristiche di un frontaliere con la Svizzera deve esserVi l'ingresso ed uscita quotidiano (o quasi) dal Paese elvetico del lavoratore dipendente. Rispettando poi anche gli altri requisiti previsti, il frontaliere potrà godere dell'esenzione da tassazione in Italia del suo reddito di lavoro dipendente svolto al di là della frontiera.

Orbene ci si è domandato tra specialisti se l'attività svolta con modalità di telelavoro non facesse dunque perdere la qualifica di frontaliere e con essa anche l'esenzione fiscale in Italia di cui si è detto innanzi.

Orbene è notizia di oggi (Espansione TV) che la parlamentare comasca Chiara Braga avrebbe ricevuto la seguente risposta a proprio interpello posto in merito al Ministero competente:

  • “Nei giorni scorsi ho interpellato il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per chiedere un chiarimento in merito alla controversa questione della tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera prodotti dall’Italia in modalità smart working con particolare riguardo ai frontalieri italiani in Svizzera ... è stato concluso un accordo interpretativo tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni che consente agli Stati contraenti di risolvere per via di composizione amichevole le difficoltà o i dubbi di interpretazione della Convenzione del 1976”.
    “In base all’accordo raggiunto, Italia e Svizzera hanno convenuto di continuare ad applicare la disciplina fiscale ordinaria contro la doppia imposizione e in favore della compensazione finanziaria verso i Comuni italiani di confine anche quando il lavoratore non si reca fisicamente in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa, operando quindi in modalità smart working

Sul sito web dell'Amministrazione Federale delle contribuzioni (Svizzera) abbiamo trovato l'indicazione che è stato effettivamente siglato un accordo sul punto, in esecuzione delle previsioni della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera:

  • In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure. Si considera che il primo paragrafo del presente accordo amichevole si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un’attività dipendente nell’altro Stato e che, per il periodo in cui il presente accordo amichevole è applicabile, ricevono in corrispettivo dell’attività dipendente esercitata straordinariamente a causa delle norme sanitarie governative nel loro Stato di residenza, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dei redditi;
  • In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19 (in particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974.
  • Il presente accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti. Le sue disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese

Il tenore di queste disposizioni le rende applicabile non solo ai forntalieri che, durante il lockdown, sono rimasti in smart working da casa, ma anche agli Italiani che sono rimasti a dimorare in Svizzera, vicino al posto di lavoro (spesso ospedali), senza poter far rientro in Italia per lungo tempo. Anche per loro il trattamento fiscale rimane quello dei forntalieri già conosciuto.


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