SOCIETA' SEMPLICE: protezione del patrimonio e passaggio generazionale

17/10/2020
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La Società Semplice (S.S.) è in assoluto la copostipite tra le tiplogie societarie Italiane. Essa è la prima società trattata dal legislatore nel Codice Civile e rappresenta anche la forma societaria più semplice.

Annoverata tra le Società di Persone, la Società Semplice ha una caratteristica che la differenzia in maniera sostanziale dalle altre tipologie societarie: la Società Semplice non può svolgere attività commerciale, ma solo una attività economica non commerciale.

Proprio per questa ragione la Società Semplice ha trovato utilizzo non così esteso, magari in ambito agricolo e professionale, ma non certo per l'esercizio di impresa. Negli ultimi anni, anche a seguito di una temporanea normativa fiscale agevolativa, ha trovato diffusione per organizzare la gestione delle cosiddette "Casseforti di Famiglia".

Società semplici "casseforti di famiglia"

La Società Semplice ben si presta alla gestione accentrata di:

  • un patrimonio immobiliare familiare,
  • l'intestazione di partecipazioni societarie (c.d. Holding).
  • proprietà di altri titoli finanziari e/o valori mobiliari.

oppure ancora quale "depositaria" mista di quanto sopra.

Si pensi che la Società Semplice è strumento utilizzato anche da grandi famiglie italiane per organizzare la catena di controllo dei propri gruppi industriali/finanziari e proprio posizionata nella posizione di vertice.

Passaggio generazionale e Società Semplici

Tra i molteplici strumenti che l'attuale panorama normativo italiano mette a disposizione dei cittadini per la gestione di passaggi generazionali di patrimoni si contano, tra gli altri, i patti di famiglia, i vincoli di destinazione ed i trasferimenti di diritti reali. E' inoltre possibile mutuare  strumenti derivati da altre giurisdizioni, quali i Trust.

La Società Semplice si inserisce spesso nella pianificazione di questi passaggi generazionali potendo vantare una fisionomia e caratteristiche di assoluto rilievo: semplicità di creazione e gestione, alta possibilità di adattamento alle esigenze dei soci che vi partecipano, costi ridotti per la costituzione e per il mantenimento.

Questo strumento societario può poi essere utilizzato in maniera mixata ad altri strumenti giuridici per il raggiungimento di finalità speciali e per la tutela di interessi particolari, come ad esempio limitare il subentro di soggetti esterni al nucleo familiare principale, nel caso di successione. Nel caso di successione è infatti generalmente previsto (salvo deroghe) la liquidazione della quota del socio deceduto e non l'automatica continuazione della società semplice con i suoi eredi.

La Società Semplice consente la gestione accentrata familiare del patrimonio ed anche la utilizzabilità dello stesso ai fini di garanzia (ad esempio bancaria).

Società Semplici obblighi contabili e civilistici

La Società Semplice ha ridottissimi obblighi civilistici. Può addirittura essere disegnata in modo tanto semplice da non dover tenere contabilità e neppure dover redigere bilanci.

Società semplice ed imposte

La Società Semplice non è soggetto commerciale e dunque non è soggetto IVA

Dal punto di vista delle imposte dirette la Società Semplice produce redditi che vengono imputati a ciascun socio sulla base della propria percentuale di partecipazione agli utili. Il riferimento è ai soci in essere alla data di fine anno e la tassazione di questi redditi attribuiti per "trasparenza" avviene anche se gli stessi non sono effettivamente percepiti.

I redditi esenti sono esclusi dall'imputazione ai soci, così come quelli che alla fonte risultino già tassati con ritenute a titolo d'imposta come ad esempio molti dei redditi di natura finanziaria.

Nel caso della percezione di dividendi da società partecipate la tassazione sarà quella propria del socio della società semplice (ora generalmente unificata al 26%) . Questa novità, introdotta di recente, ha dunque eliminato la precedente doppia tassazione. Anche per questo motivo le Società Semplici hanno acquisito maggiore appetibilità per la detenzione di partecipazioni in società di capitali (Società Semplici Holding).

Altra interessante opportunità offerta dalle società semplici è quella di poter sfruttare la medesima modalità di tassazione delle plusvalenze immobiliari esistente per le persone fisiche, pertanto, ad esempio, trascorsi 5 anni dall'acquisto di un immobile, l'eventuale plusvalenza emergente in fase di cessione dello stesso non sarà tassata.

La Società Semplice non è soggetta ad IRAP.


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