CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS per i SOCI DI S.R.L.: recenti evoluzioni

17/09/2021
Consulenza tributaria como

Per molto tempo quando si esaminavano le conseguenze previdenziali dalla partecipazione di una persona fisica ad una società a responsabilità limitata (socio di S.R.L.) si dovevano fare i conti le interpretazioni stringenti, forzate e poco comprensibili dell’INPS in merito.

L’istituto previdenziale pretendeva la copertura previdenziale ogniqualvolta il socio non si limitasse alla mera partecipazione al capitale (socio investitore), ma egli avesse attività lavorativa (abituale e prevalente) all’interno della stessa S.R.L. di cui era socio. La presunzione poi si faceva forte, invincibile e vessatoria quando il socio assumeva anche la veste di amministratore della S.R.L. medesima, senza di fatto badare neppure più alla abitualità e prevalenza della attività lavorativa in quella società.

Tutto ciò veniva fatto discendere dall’inquadramento reddituale ai fini delle imposte sui redditi tra:

  • i redditi di capitale (art. 44 del T.U.I.R.), degli utili da partecipazione ad una società di capitali (come è la S.R.L.);
  • i redditi d’impresa (art. 55 del T.U.I.R.), dei redditi derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa commerciale.

I primi privi dell’obbligo di copertura previdenziale, i secondi invece soggetti alla contribuzione previdenziale obbligatoria all’INPS (IVS – Invalidità Vecchiaia Superstiti).

L’Istituto previdenziale aveva schematizzato nel tempo, attraverso le proprie interpretazioni ufficiali, una serie di casistiche, ricorrendo le quali in capo al socio, scattava in modo automatico l’obbligo contributivo, di fatto assimilando gli utili da partecipazione che egli ritraeva dalla società a quelli d’impresa. 

La Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata contro l’impostazione rigida e vessatoria sostenuta dall’INPS. Il seguito giurisprudenziale contrario è stato tale da costringere l’Istituto ad un più recente dietrofont ed a rivedere quindi le proprie posizioni. Con propria circolare n. 84 del 10 giugno 2021, l’Istituto ha ridefinito (e finalmente ridotto) il perimetro dei soci di S.R.L. assoggettati all’obbligo contributivo. Questa nuova circolare, sommata ai citati orientamenti della giurisprudenza, portano oggi a delineare la seguente situazione:

  1. Il socio di solo capitale. Colui cioè che non partecipa con il proprio lavoro e neppure amministra la società. Costui è sottratto all’obbligo di contribuzione INPS per il sol fatto di essere socio di S.R.L. I suoi redditi di capitale non lo rendono soggetto a contribuzione previdenziale all’IVS;
  2. Il socio amministratore (unico o membro di consiglio di amministrazione). In questo caso non è più automatico il sorgere dell’obbligo contributivo. L’attività di amministratore non è più da considerarsi, da sola, attività lavorativa. Non sorge dunque l’obbligo di iscrizione quando il socio si limiti alle sole azioni da amministratore e non anche ad altre mansioni lavorative. Sarà, d’ora innanzi, l’INPS a dover verificare caso per caso l’eventuale insorgenza dell’obbligo quando riscontri un apporto di lavoro in mansioni aggiuntive;
  3. Il socio lavoratore. Capita che il socio lavori per la società, senza esserne per forza amministratore. E’ frequente nelle società a ristrettissima base societaria. Ove il socio apporti il proprio lavoro (anche gratuito), con caratteristiche di abitualità e prevalenza, resterà obbligatoria la sua iscrizione all’INPS e la contribuzione IVS.
  4. Il socio lavoratore ed amministratore con compenso. In questo caso oltre alla copertura previdenziale INPS come socio di S.R.L., il compenso da amministratore costringerà anche all’iscrizione alla diversa Gestione Separata INPS parasubordinati e, seppur con aliquota ridotta, al versamento dei relativi contributi previdenziali. In ogni caso, senza qui approfondire, non si realizzerà comunque una doppia imposizione contributiva sui medesimi redditi.

Seppur la situazione sia ancora oggetto di evoluzione, anche giurisprudenziale, si può affermare che ora ci sia comunque una maggiore chiarezza ed una rilevante riduzione delle casistiche soggette ad automatica contribuzione previdenziale.


Da decenni assistiamo i soci di S.R.L. e le società stesse con qualificate consulenza tributaria e consulenza societaria ed affrontiamo ogni casistica con personalizzazione e dedizione. Contattateci per un appuntamento, sapremo meritarci la Vostra fiducia.



S.r.l.
Società
Inps
Soci
Contributi
Studio
Commercialista
Como
Provincia
Commerciale

Informativa sull'uso dei cookies

Questo sito utilizza cookies di profilazione e di terze parti che consentono di migliorare i nostri servizi per l'utenza. Continuando a navigare, accetti l'utilizzo dei cookies da parte di questo sito. Maggiori informazioni.
Accetto