NOTE DI CREDITO IVA a clienti in PROCEDURA CONCORSUALE: Novità

26/10/2021
Note credito iva commercialista como

Il Decreto “Sostegni Bis” introduce rilevanti novità in merito al momento in cui è possibile emettere note di credito Iva (dette anche note di variazione) verso debitori sottoposti a procedure concorsuali. Il Decreto (art. 18 del D.L. 73/2021) modifica infatti l’art. 26 del Decreto Iva proprio in tema di note di variazione ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, stabilendo ora che, in caso di mancato pagamento da parte del cliente sottoposto a procedura concorsuale, la nota di credito per Iva possa essere emessa a partire dal momento in cui la procedura concorsuale viene aperta, consentendo perciò al fornitore insoddisfatto almeno di recuperare velocemente l’Iva sotto forma di detrazione.

Prima di questa modifica legislativa, dettata anche da esigenze di adeguamento alla disciplina e giurisprudenza Comunitaria, la nota di credito ai fini Iva era consentita solo al momento in cui la procedura concorsuale si fosse chiusa infruttuosamente, non prima. La modifica è pertanto molto rilevante ed a vantaggio del fornitore, che già sta subendo una perdita su credito, e che non dovrà più attendere la chiusura della procedura concorsuale che, come spesso accade, avviene dopo molti anni.

Facendo di seguito esclusivo riferimento al lato del creditore insoddisfatto (cedente di beni o prestatore di servizi) analizziamo meglio le novità dell’art. 26 del DPR 633/72:

ATTENZIONE

Purtroppo, come spesso accade, la nuova norma di favore per il contribuente non ha chiarito un aspetto importante:

  • ora dunque il creditore non pagato avrà tempo per emettere la nota di variazione Iva in diminuzione a partire dall’apertura della procedura e comunque sino alla chiusura infruttuosa della stessa?
  • oppure dovrà attivarsi per l’emissione della nota di credito nell’anno fiscale in cui la procedura concorsuale si è aperta (con detrazione dell’Iva entro la dichiarazione Iva del periodo) altrimenti poi perde la possibilità di emetterla?

In attesa di chiarimenti ufficiali, nella normalità dei casi, consigliamo di emettere le note di credito per Iva nel medesimo anno fiscale di apertura della procedura.

PRESUPPOSTO

Logicamente i presupposti sono il mancato pagamento da parte del cliente, in tutto od in parte, del corrispettivo dovuto e l’assoggettamento di quest’ultimo ad una procedura concorsuale.

DECORRENZA DELLA NOVITÀ

E’ bene precisare che le novità si applicheranno solo per quelle procedure concorsuali che si siano aperte ufficialmente dopo il 26 maggio 2021 (entrata in vigore delle nuove norme).

Per i crediti verso clienti sottoposti a procedura prima di tale data, si continua ad applicare la precedente disciplina e pertanto si deve attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale. Pertanto si potrà avere dunque una “doppia gestione” dei crediti in sofferenza dal punto di vista del recupero dell’Iva.

LA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA

A questi fini è precisato dalla norma che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

  • dalla data della sentenza che ne dichiara il fallimento;
  • dalla data del provvedimento che lo sottopone a liquidazione coatta amministrativa;
  • dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • dalla data del decreto per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis della Legge Fallimentare);
  • dalla data in cui è pubblicato al Registro delle Imprese il piano di risanamento e di riequilibrio attestato (art. 67, c. 3, lett. d) della Legge Fallimentare).

Nel caso invece non si tratti di procedure concorsuali, ma di azioni di riscossione del credito individuali (e quindi procedure esecutive sul singolo individuo debitore), resta obbligatorio attendere la chiusura infruttuosa della procedura esecutiva per poter emettere la nota di variazione Iva e così esercitare la detrazione Iva (recupero dell’imposta).

SUCCESSIVO INCASSO

Logicamente emettere la nota di variazione ai fini Iva, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, non significa abbandonare la possibilità di recuperare quel credito e neppure l’importo dell'Iva connessa. Il creditore potrà portare avanti tutte quelle azioni utili ad insinuarsi nella procedura concorsuale, dimostrare le proprie ragioni, e magari essere soddisfatto, almeno parzialmente, con il riparto di qualche somma nel corso della procedura od alla fine di essa.

Se ciò succedesse il creditore, che con la nota di credito avrà inizialmente stornato tutta l’Iva sull’intero importo originario, dovrà obbligatoriamente emettere una nota di variazione Iva in aumento per ammontate pari all’Iva relativa a quanto incassato. Facciamo un esempio:

  • Credito originario con fattura emessa: 1.000 + 220 Iva (22%) = 1.220
  • Il fornitore-creditore versa all’Erario l’Iva: 220
  • Dichiarazione procedura concorsuale del cliente: 30/10/2021
  • Il fornitore-creditore emette nota di credito per sola Iva: -220
  • Detrazione Iva per il fornitore-creditore: 220 (recupero dell’Iva prima versata e mai incassata).
  • Ipotesi primo riparto somme da procedura concorsuale: 244 euro (Iva inclusa)
  • Il fornitore-creditore emette nota di variazione in aumento Iva: 244 / 1,22 x 0,22 = 44
  • Il fornitore-creditore versa all’Erario Iva: 44

REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ IVA

La registrazione da parte del creditore sia delle note di credito in diminuzione Iva che delle note di variazione in aumento (nel caso visto innanzi di successivo incasso) potrà avvenire sugli appositi registri Iva con le relative annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti. La norma lascia infatti ampia flessibilità nella registrazione contabile.

LE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

Come detto in precedenza per questo tipo di procedure (non concorsuali) si dovrà sempre attendere la chiusura infruttuosa della procedura per poter emettere la nota di variazione Iva in diminuzione.
In questo caso il comma 12 dell’art. 26 Iva riformulato stabilisce che:

  1. Nel caso di pignoramento di beni mobili si debba fare riferimento al momento in cui risulti dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario la mancanza di beni da pignorare oppure l’impossibilità di accedere al domicilio del debitore oppure ancora la irreperibilità di quest’ultimo;
  2. Nel caso di pignoramento presso terzi si debba fare riferimento al momento in cui risulti dal verbale di pignoramento scritto dall’ufficiale giudiziario che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  3. Nel caso in cui il pignoramento vada a buon fine ma poi l’asta per la vendita del bene pignorato vada per tre volte deserta e conseguentemente si decida di fermare la procedura esecutiva per onerosità eccessiva.

La novità introdotta non solo è rilevante per una questione di evidente civiltà giuridica, ma anche perché consentirà di recuperare in fretta somme per cui prima si attendevano anni. In questo momento di crisi economica dovuta alla pandemia un accurato monitoraggio dei propri crediti in sofferenza e di eventuali intervenute aperture di procedure concorsuali sono senza dubbio suggerite al fine di recuperare risorse altrimenti incagliate.


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