Risparmio fiscale con le perdite su crediti

24/01/2018
Perdite crediti como commercialista

Con l'approssimarsi della redazione dei bilanci di esercizio per il 2017, è bene valutare con cura tutti gli accorgimenti che possano portare a ridurre il carico fiscale, nel rispetto della vigente disciplina tributaria.

Particolare cura deve essere poi indirizzata a quelle poste contabili che già rappresentano una criticità aziendale e che dunque non devono e non possono gravare anche sotto il profilo fiscale. Tra queste le più rilevanti sono le perdite su crediti.

E allora vediamo quali siano le regole fiscali per riuscire a dedurre le perdite su crediti dal reddito in maniera incontestabile dall'Agenzia delle Entrate.

Attenzione però, dedurre le perdite su crediti nel corretto periodo d'imposta non equivale a gettare la spugna sulla possibilità di recuperare tali crediti od abbandonare procedure legali già intraprese. Semmai si recupererà qualcosa successivamente alla deduzione fiscale, si tasserà quell'importo.

Il Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86) all'art. 101, stabilisce i principi che regolano la deduzione delle perdite su crediti, ed individua tre casistiche principali:

  1. la regola generale e cioè la deduzione è possibile se le perdite risultano da elementi certi e precisi;
  2. gli elementi certi e precisi si considerano esistenti quando i debitori siano assoggettati a procedure concorsuali (es. fallimento), o quando siano nei confronti di imprese che abbiano concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma della legge fallimentare. In particolare viene specificato il momento in cui un’impresa si considera assoggettata ad una procedura concorsuale, individuando il momento in cui i predetti elementi certi e precisi si considerano soddisfatti alla data della sentenza di fallimento, o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, o del provvedimento che decreta la liquidazione coatta amministrativa,  o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; 
  3. una ulteriore deroga è poi prevista relativamente ai crediti di piccolo importo e per i quali è contestualmente già decorso (alla data di chiusura del periodo d'imposta) il termine di sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale di pagamento. In compresenza del modesto importo e del decorso semestre si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. Si considerano di modesta entità i crediti di importo non superiore a 2.500 euro (ovvero 5.000 euro per le grandi imprese). 

PERDITE PER PROCEDURE CONCORSUALI

L'Agenzia delle Entrate, ha fornito importanti chiarimenti, dopo le numerose modifiche normative succedutesi negli ultimi anni, con la circolare n. 26/E del 2013. Precisazioni importanti soprattutto in merito all’individuazione del periodo d’imposta in cui è possibile dedurre dal reddito la perdita su crediti derivante da procedure concorsuali.

L’Agenzia ritiene che “una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza”. E pertanto quando, ai sensi dei principi contabili nazionali, è da effettuare lo stralcio contabile del medesimo credito per manifesta inesigibilità (Circ. AdE n. 23/E del 2012). La perdita su crediti è deducibile se e per quanto imputata nel conto economico dell'esercizio di competenza (art. 109 del TUIR).

E' dunque possibile dedurre la perdita su crediti non soltanto per l'intero nell'esercizio di inizio della procedura, ma rapportando l'importo stralciato a perdita su crediti al reale andamento della medesima procedura concorsuale (si pensi ad esempio ad un concordato preventivo che duri qualche anno). 

L'Agenzia delle Entrate ritiene documenti sufficienti per la dimostrazione della congruità dell’importo dedotto tutti quelli emessi dagli organi della procedura, ad esempio:

  • l’inventario del curatore fallimentare;
  • il piano del concordato preventivo;
  • la situazione patrimoniale predisposta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa;
  • la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.


CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Per quanto invece attiene la perdite su crediti di modesto importo, scadute da oltre un semestre, è bene conservare la documentazione contrattuale inerente la data di previsto incasso. Inoltre il requisito dimensionale (es. 2.500 euro) deve essere rapportato alla singola obbligazione e non al saldo complessivo riferibile a tale debitore. Così se, ad esempio, il creditore vanta più crediti nei confronti dello stesso debitore, di importo complessivamente superiore a 2.500 euro, ma singolarmente inferiori a detto limite, potrà dedurre la perdita derivante da ciascuno di essi.

Tali importi devono essere calcolati al netto degli interessi di mora e al lordo dell’IVA (Circolare AdE n. 26/E del 2013).

Queste perdite su crediti possono essere dedotte anche in esercizi successivi a quello in cui è avvenuta la scadenza del termine dei 6 mesi, a condizione che ciò avvenga nell’esercizio in cui il costo viene imputato a conto economico. Al contrario, se ad esempio l’imputazione della perdita in conto economico avviene nell’esercizio 2017 e i sei mesi scadono nell’esercizio 2018, tale costo può essere dedotto dal reddito in quest’ultimo esercizio e non nel precedente o nei successivi.

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