S.A.G.L. in Svizzera e frontalieri per l'Italia: sicuri ?

02/03/2018
Frontalieri commercialista como

Recentemente ci è capitato di esaminare una casistica generale, non di un cliente, ma sottopostaci da un collega commercialista:

  • cittadino Italiano;
  • residente a Como, nella "mitica" fascia di confine dei venti chilometri dal confine con la Svizzera;
  • proprietario al 100% delle quote della sua S.A.G.L., con sede in Ticino, avente attività effettiva in Svizzera e clientela non solo elvetica, ma anche internazionale (Italia compresa);
  • amministratore unico della società (gerente) è il fiduciario commercialista elvetico che segue l'azienda;
  • l'unico socio è anche dipendente frontaliere della stessa società con regolare stipendio;
  • effettiva attività quotidiana in Svizzera del soggetto Italiano per conto della sua S.A.G.L.

Abbiamo esaminato la questione sotto molteplici aspetti:

a) possibilità che la residenza della società potesse essere attratta in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR: esclusa in quanto il lavoratore, socio ed amministratore effettivamente si reca ogni giorno in Svizzera per lavorare e conseguentemente vi genera le attività gestorie, inoltre l'oggetto e la sede sociale sono Svizzere;

b) possibilità di attrazione del reddito della S.A.G.L. in Italia secondo la "Controlled Foreign Companies rule" dell'art. 167 del TUIR: anche in questo caso escludendola in quanto la tassazione media sella S.A.G.L. Ticinese non era inferiore alla metà di quella Italiana;

c) inquadramento fiscale del frontaliere in Italia. E qui abbiamo trovato una difficoltà di non facile soluzione. E' noto infatti che l'attuale accordo con la Svizzera preveda che i lavoratori dipendenti frontalieri residenti nella fascia di confine dei venti chilometri, non siano soggetti ad imposizione in Italia, ma solo in Svizzera, con un esonero (salvo altri redditi e/o eventuale IVAFE da pagarsi sul conto corrente) dalla dichiarazione dei redditi Italiana. Ma nel caso prospettato si può dire che tale non imponibilità in Italia valga per il soggetto in questione? La conclusione è stata che la posizione del soggetto non sia così pacifica ed esente da possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate ove lo stesso si avvalesse appunto dell'esonero da tassazione in Italia del Suo reddito.

Riprendendo concetti noti di uno storico filone di contestazione tra INPS ed amministratori-dipendenti di società italiane, ci si chiede se un dominus assoluto di una società (socio totalitario con potere "di vita e di morte" sull'amministratore unico - gerente) possa anche essere considerato legittimamente un dipendente. La soluzione prospettata dall'ente previdenziale dall'INPS nel caso il dipendente sia anche amministratore unico della stessa società è l'assoluta impossibilità di essere riconosciuto quale dipendente di se stessi, a causa (in breve) della inesistente sottoposizione gerarchica e disciplinare. Vero è che nel caso sotto il nostro esame l'unico socio della SAGL non è anche gerente unico (amministratore unico) della stessa, ma il fatto che l'amministrazione sia affidata ad fiduciario, che probabilmente in azienda non si presenta neppure e ricopre il medesimo ruolo formalmente in un altro centinaio di aziende, ma soprattutto il fatto che il socio può certamente rimuovere tale gerente e sostituirlo senza particolari difficoltà, evidenzia una posizione del primo da vero dominus della società, una gerenza solo "sulla carta", nessuna sottoposizione gerarchica e disciplinare e dunque, in conclusione, una elevata difficoltà nel definire anche dipendente della SAGL l'unico socio di questa.

Il pericolo che è stato individuato nella situazione prospettata, non è stato quello della titolarità delle quote della società (dichiarabili nel quadro RW), neppure nella necessità di dichiarare per trasparenza i redditi della S.A.G.L. in Italia, neppure l'attrazione della sede della S.A.G.L. in Italia (con ovvie conseguenze fiscali), ma semmai eventualmente quello di NON poter godere del regime agevolativo previsto per i lavoratori DIPENDENTI frontalieri, quando il vincolo di dipendenza-subordinazione potrebbe essere agevolmente contestato dall'Agenzia delle Entrate, con motivazioni già ampiamente elencate in anni di contenzioso previdenziale da cui attingere.

E' forse tempo di meditare su strutture-situazioni del genere che possono davvero essere pericolose, ancor più stratificandosi nel tempo: l'apertura di una verifica fiscale su una annualità di imposta potrebbe ben essere il preludio dell'apertura su tutti i periodi d'imposta ancora accertabili, a parità di condizioni, con le ovvie e davvero temibili dimensioni finali di un accertamento fiscale.



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