I diritti di co-vendita nelle società: spesso utili

28/03/2018
Consulenza societaria como

Alcune recenti consulenze in materia di diritto societario e di articolazione di statuti di società, ci hanno portato a valutare clausole particolari che possono rivelarsi molto utili in casistiche anche comuni: i cosiddetti diritti di co-vendita.

Nella maggioranza delle nostre esperienze i soci vogliono regolare il trasferimento delle partecipazioni (azioni o quote che siano)  garantendosi prioritariamente il diritto di prelazione e cioè il diritto per i già soci, a parità di condizioni, di essere privilegiati destinatari della vendita da parte di chi tra loro voglia uscire dalla società vendendo a terzi: il socio A vuole vendere ad un terzo non socio, gli altri soci avranno diritto, a parità di condizioni a poter acquistare le partecipazioni di A, senza far entrare il terzo nella società. Questo diritto può essere molto articolato sia regolando situazioni di esercizio parziale dello stesso, sia l'eventuale valutazione da parte di arbitri nel caso il prezzo offerto dal terzo sia palesemente "fuori mercato" (una sorta di aggressione esterna). 

Spesso però al diritto di prelazione può essere utile affiancare anche i diritti di co-vendita. Tali diritti, non codificati espressamente nel codice civile ed originari dei paesi anglosassoni, sono principalmente di due tipi: il diritto di accodamento e il diritto di trascinamento.

DIRITTO DI ACCODAMENTO ("Tag along")

Con questa clausola si attribuisce ai soci di minoranza la possibilità in inserirsi proporzionalmente nella vendita di una partecipazione, identificata come rilevante, effettuata da altri soci, alle medesime condizioni.

Questa clausola è utile per offrire ai soci di minoranza una via di fuga quando l'originaria compagine sociale muti ed in particolar modo quando i rapporti, magari anche personali, con il socio (o i soci) di maggioranza cedente siano la ragione della loro partecipazione alla società, seppur minoritaria. Peraltro i soci di minoranza possono sfruttare in questo modo la maggiore capacità negoziale del socio di maggioranza.

DIRITTO DI TRASCINAMENTO ("Drag along")

In questo caso il diritto è riconosciuto al socio (o ai soci) di maggioranza che possono, nel caso di cessione di una partecipazione ritenuta rilevante, obbligare i soci di minoranza a cedere anche le loro partecipazione negoziando una cessione totalitaria.

Così l'obbligo di accodarsi (solo se a prezzo congruo) impedisce pretestuosi rifiuti da parte di soci di minoranza, magari in conflitto con gli altri, e permette sia all'acquirente di non ritrovarsi soci non graditi nella compagine sociale, sia a tutti i soci uscenti di poter godere di un premio di maggioranza.


Le succitate clausole di co-vendita (ne possono esistere altre riservate a casistiche particolari) sono regole che possono essere calate direttamente nello statuto societario, con gli opportuni arrangiamenti, pesi e misure, ma anche, alternativamente, nei patti parasociali. Ciò logicamente ha conseguenze diverse: Le clausole statutarie hanno efficacia reale e sono opponibili a terzi, risultando anche dalla pubblicità legale presso il Registro delle Imprese e quindi l'acquirente che abbia violato, in fase di acquisto della propria partecipazione, le regole statutarie non avrà diritto a risultare tra i soci. Se invece le clausole sono calate nei patti parasociali l'efficacia sarà solamente obbligatoria e dunque gli altri soci avranno esclusivamente diritto al pagamento della penale, ove prevista, ed al riconoscimento dell'eventuale ulteriore danno.


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