Carburanti: fattura elettronica e pagamenti tracciati obbligatori dal 1° luglio 2018

08/04/2018
Abolizione scheda carburante

Con altro nostro intervento Vi abbiamo informato che dal prossimo 1° luglio 2018 la certificazione dei corrispettivi per l'acquisto di carburanti avverrà esclusivamente con fattura elettronica (la scheda carburante cesserà di esistere) e che i pagamenti dei rifornimenti dovranno avvenire esclusivamente in forma tracciata, se si vorrà mantenere il diritto alla detrazione dell'Iva e alla deduzione del costo.

L'Agenzia delle Entrate (con Provv. Dir. 04/04/18 n. 7320) è entrata recentemente nel merito della modalità tracciata di pagamento ammettendo le seguenti possibilità:

  1. assegni, bancari, postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali; 
  2. pagamenti elettronici tra cui per esempio: addebito diretto in conto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di credito, di debito, prepagate ed altri strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente. 

E' evidente che alcuni dei mezzi di pagamento elencati dall'Agenzia siano solo teorici e di utilità pratica quasi nulla. Mentre è certo che l’unico pagamento non ritenuto ammissibile è con denaro contante (lo scopo evidente è quello di consentire una ricostruzione dei movimenti finanziari).

Il presente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha anche il pregio di dare uniformità ai mezzi di pagamento ammissibili per consentire da un lato la detrazione dell'Iva e dall'altro la deduzione del relativo costo. Prima infatti di questo intervento le disposizioni non erano perfettamente allineate sui mezzi di pagamento tracciati concessi nei due comparti impositivi, ma non si approfondirà oltre visto il risolutivo riordino.

Ricordiamo dunque che dal 01 luglio 2018, le cessioni di carburante dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Secondo le interpretazioni sino ad oggi disponibili questa modalità riguarderà, tra gli altri:

  1. gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori stradali
  2. gli acquisti da da un grossista per rifornire il proprio serbatoio/cisterna privati interni (es. autotrasportatori). 

Si può dunque comprendere come le nuove modalità operative saranno in parte a carico del venditore (fatturazione elettronica), ed in parte del compratore (pagamento tracciato).

Nella nuova disciplina residua qualche problema di coordinamento per quanto riguarda la cessione di lubrificanti (olio motore) in quanto ai fini Iva, si renderebbe necessario il pagamento tracciato anche in questi casi come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972. In merito a questo punto sono opportuni nuovi chiarimenti ufficiali.

E' di tutta evidenza che la gestione degli acquisti di carburanti diviene dunque più articolata. In particolare i singoli rifornimenti ai distributori stradali potrebbero costringere ad avere una gestione di molteplici fatture elettroniche da riceversi da ogni singolo distributore per ogni rifornimento, con evidenti aggravi in termini di tempi, scambio di informazioni, ma anche monitoraggio della relativa ricezione di ogni documento, al posto della vecchia scheda carburanti, rapida, comoda e veloce, ma che dal 1°luglio dovrà essere relegata in soffitta.

Può allora tornare utile ipotizzare l'adesione ad uno dei circuiti offerti dalle compagnie petrolifere che consentono di avere una card abilitata al pagamento a credito dei rifornimenti, presso una o più catene distributive, con fatturazione riepilogativa periodica (es. ogni 15 giorni) emessa dalla compagnia (e non dal piccolo distributore) e pagamento con addebito RID su conto corrente (sistema chiamato comunemente di “Netting”).



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