Finanziamenti infruttiferi dei soci di S.R.L.

29/04/2018
Finanziamenti soci commercialista como

In questo breve contributo spiegheremo le principali procedure operative inerenti il finanziamento infruttifero dei soci di società a responsabilità limitata, vista la relativa frequenza di questa pratica e le sue particolarità procedurali e normative che non vanno trascurate.

I fabbisogni finanziari delle S.R.L. possono essere soddisfatti facendo ricorso a mezzi propri dei soci o a mezzi di terzi (tipicamente banche od istituti finanziari).

I mezzi propri dei soci possono essere conferiti alla società a titolo di apporto patrimoniale (capitale, versamenti a fondo perduto ecc.) oppure apportati a titolo di debito

Quest'ultima possibilità è spesso utilizzata in concreto dai soci, quando ad esempio non si voglia o non si possa ricorrere a prestiti bancari. I finanziamenti infruttiferi dei soci appartengono a questa categoria di apporti finanziari diretti dei proprietari alle società.

VINCOLI

Il Provvedimento della Banca d’Italia del 08.11.2016 stabilisce il perimetro regolamentare di riferimento: quando lo statuto della S.R.L. lo preveda, il finanziamenti potranno essere raccolti dai soli soci quando essi rivestano questa qualifica da almeno tre mesi e detengano almeno una partecipazione pari al 2% del capitale sociale.

Non è prevista una particolare forma del contratto di finanziamento infruttifero soci, pertanto lo stesso, a stretto rigore normativo, ben potrebbe essere semplicemente un contratto verbale. Per precisione è bene specificare che invece i finanziamenti fruttiferi di interessi abbisognano della forma scritta ogniqualvolta sia previsto un tasso di interesse superiore a quello legale (art. 1284 Codice Civile).

LA POSTERGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI

Il Codice Civile pone inoltre una norma di tutela che riguarda proprio i finanziamenti che le S.R.L. possono ricevere dai propri soci. L'art. 2467 prevede infatti che “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore delle società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito” e poi prosegue al successivo comma: “s’intendono finanziamenti dei soci a favore delle società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo d’attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. 

Quindi il legislatore, tenuta presente della differenza legale tra un finanziamento ed un conferimento (il primo è un debito della società verso il socio, il secondo è un apporto del socio a titolo di capitale di rischio), non ha voluto lasciare spazio a possibili facili "giochetti" formali per sottrarre capitali al rischio di impresa, quando detto rischio si deve invece assumere.

Da ciò ne consegue anche che non sempre e non in tutte le condizioni dell'impresa, i finanziamenti dei soci di S.r.l. possono essere a loro rimborsati, senza magari incorrere in responsabilità da parte degli amministratori in caso di successivo dissesto.

LA FORMALIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI

La buona prassi però spinge a ritenere importante suggellare comunque per iscritto la concessione di un finanziamento ad una SRL anche quando esso sia a tasso zero di interesse:

  • si stabilisce così il diritto del socio a vedersi restituire il finanziamento secondo regole riportate nello stesso documento e concordate con la società. In altre parole si evita che l'apporto di denaro possa essere inteso quale conferimento al patrimonio netto della società (magari a fondo perduto), configurando lo stesso quale vero credito del socio e debito della società di tipo finanziario.
  • la forma scritta serve anche per superare previsioni di legge che presumono la fruttuosità dei finanziamenti, specificando su carta invece il tasso zero di interesse. L'art. 45 del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e l'art. 1815 del C.C. prevedono che, quando non sia stabilito un saggio di interesse del denaro dato a mutuo (o finanziamento), lo stesso si presuma al saggio legale di interesse. Queste presunzioni condurrebbero alla conseguenza che un contratto semplicemente verbale potrebbe anche esporre il socio all'accertamento di un reddito di capitale non dichiarato. 
  • infine le disposizioni normative antiriciclaggio fanno ritenere auspicabile la forma scritta nel caso di eventuali versamenti in contanti in più quote.

Ritenuta dunque la via maestra l'adozione della forma scritta anche per i finanziamenti infruttiferi dei soci di S.R.L. è però opportuno, a questo punto, rammentare che la scrittura privata unica di finanziamento è soggetta ad Imposta di Registro pari al 3%

Si può ovviate a questo balzello che può assumete importi significativi (3.000 euro ogni 100.000 euro dati a prestito) ?

La prassi professionale ha sviluppato il sistema dello scambio di corrispondenza, anziché la scrittura privata unica, onde suggellare l'accordo di finanziamento. In questo caso si evita l'imposta di registro del 3%, e, solo in caso d'uso, sarà invece dovuta l'Imposta di Registro in misura fissa (attualmente 200 euro). 

La delibera assembleare di assunzione del finanziamento infruttifero può coadiuvare la procedura ed anzi è consigliabile quale formale atto dell'organo amministrativo di richiesta/ricezione del finanziamento, soprattutto quando esso sia di importo significativo, ma non può essere considerata procedura di per sé sostitutiva dello scambio di corrispondenza predetto. 

Sarà inoltre opportuno, nel caso di bonifico del socio, l'indicazione specifica di "finanziamento infruttifero socio" anche nella causale della disposizione bancaria.

ACCORTEZZE PROCEDURALI

In primo luogo è importante che lo scambio di corrispondenza avvenga con data certa (es. marcatura temporale delle lettere). In tal modo si vincerà da data certa qualsiasi presunzione di fruttuosità.

Nonostante il finanziamento infruttifero del socio sia stato erogato e sorretto dal suggerito scambio di corrispondenza, l'imposta di registro del 3% è comunque dovuta sull'ammontare del finanziamento quando tale prestito sia enunciato in altri atti soggetti a registrazione. Seppur in giurisprudenza e dottrina non esista una posizione univoca sul punto è opportuno fare particolare attenzione dunque alla citazione del finanziamento infruttifero dei soci in altri atti.

Per esempio quando si proceda ad aumento di capitale e/o a ripianamento di perdite tramite rinunzia del socio al rimborso del finanziamento, l'atto notarile che enunci tale finanziamento costringerebbe al versamento dell'imposta di registro proporzionale al 3% nonostante l'erogazione sia avvenuta con scambio di corrispondenza. In tal caso è allora opportuno prendere atto preventivamente con altri documenti/procedure della rinunzia del socio alla restituzione del finanziamento con contestuale trasformazione dello stesso in conto apporto di patrimonio netto (ad es. riserva a fondo perduto). Solo successivamente si procederà all'aumento di capitale e/o ripianamento di perdite con atto notarile che vada ad "utilizzare" la nuova riserva del patrimonio netto, non enunciando così il finanziamento rinunziato dal socio. Il socio rinunziante ben potrà mettere in atto altro scambio di corrispondenza di rinunzia del finanziamento.

Si ricorda che l’imposta di registro, proporzionale o fissa, non è dovuta se l'accordo di finanziamento è richiamato in un altro atto non soggetto a registrazione, come ad esempio, un verbale di assemblea dei soci.


Vista la complessità normativa e la procedura particolare da adottare, con i rischi tributari evidenziati, è bene affidarsi a commercialisti competenti in materia. Contattateci se volete sottoporci la vostra casistica e se necessitate assistenza in tema di finanziamenti dei soci a società.



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