SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI: cenni introduttivi

13/09/2018
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Con la legge n. 183/2011 ed il regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 34/2013 sono state disciplinate le Società tra Professionisti (S.T.P.). Non del tutto nuove nel nostro ordinamento, soprattutto in riferimento ad alcune professioni (Ingegneri ed avvocati ad esempio), esse dispongono una nuova veste giuridica per organizzare l’esercizio delle attività professionali.

Aspetti societari:

Le Società tra Professionisti possono essere costituite scegliendo tra i modelli societari già previsti dal Codice Civile ai capi V e VI, senza quindi rappresentare una nuova tipologia societaria a se stante. Si potranno dunque costituire S.T.P. nella forma di: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata e società per azioni, per citare quelle di maggiore interesse. Questo potrà agevolarne il funzionamento, regolato con un disciplina già ampiamente rodata. 

Ciò non toglie che il particolare oggetto, la professione, che verrà svolta costringerà ad adeguare le modalità di funzionamento della S.T.P. con l'introduzione di regole speciali ossequiose della disciplina specifica contenuta nella Legge 183/2011.

In particolare la società non eserciterà attività d’impresa, ma esclusivamente attività professionale attraverso l’opera dei suoi soci professionisti. E’ in sostanza essa stessa il professionista. L’attività della S.T.P. potrà essere monodisciplinare o multidisciplinare relativamente alle professioni per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. L’oggetto sociale potrà inoltre annoverare anche attività puramente strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione.

Come nelle società commerciali, nella Società tra professionisti resta possibile la partecipazione al capitale con conferimento di denaro o di opera, in questo caso professionale.

La compagine sociale può annoverare tra i membri anche soci non professionisti e soci tecnici. I primi tipicamente interessati all'investimento di capitale, dovranno essere dotati di particolari requisiti di onorabilità, mentre i secondi dovranno avere solo funzioni ausiliarie ai professionisti (ad esempio responsabili risorse umane, od informatici ecc.).

La legge n. 183/2011 prevede inoltre che nelle S.T.P. il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci e che il venir meno di tale requisito costituisca causa di scioglimento della società. Al contempo il Consiglio dell’Ordine o Collegio professionale di competenza procede alla cancellazione della stessa dall'albo, a meno che la società non abbia ristabilito tale prevalenza dei soci professionisti nel termine inderogabile di sei mesi. Questa condizione impone particolare riguardo alla ripartizione delle partecipazioni al capitale sociale ed anche ai casi che potrebbero esporre la Società tra Professionisti alla cancellazione dall'albo. Medesima forte attenzione va riposta nella scelta del modello di amministrazione della S.T.P., dal momento che la legge non affida l’amministrazione della società solo ai soci professionisti.

Aspetti fiscali:

Soprattutto due pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate (uno del 2014 ed uno del 2018) hanno integrato una lacuna normativa indicando come redditi d’impresa i redditi prodotti dalle Società tra Professionisti (si ritene escluse quelle costituite nella veste di società semplici). Sono dunque applicabili i criteri di determinazione previsti per le imprese (e non per il lavoro autonomo) dal Testo unico delle imposte sui redditi. La soggezione ad Irpef od a Ires dipenderà poi dalla tipologia societaria adottata, società di persone o di capitali.

Lo stesso dicasi per la soggezione ad Irap e per le relative modalità di calcolo.

Tali conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, non prive di perplessità da parte degli operatori, devono essere valutate con estrema cura perché hanno conseguenze importanti per i professionisti che si associno in società (ad esempio in alcuni casi la tassazione dei compensi indipendente dal loro incasso).

Da questi pronunciamenti discende anche che nessuna ritenuta d’acconto sarà dovuta sui compensi della Società tra Professionisti e non sarà generalmente applicabile il principio di cassa, ma quello di competenza. In pratica compensi e costi concorreranno alla determinazione del reddito tassabile della S.T.P., sol perché maturati e non con riguardo al materiale incasso/pagamento come per i professionisti singoli o studi associati. Resta comunque possibile l'opzione per il principio di cassa, per le sole società di persone, ove si scelga la contabilità semplificata.

Aspetti previdenziali

L’esame degli obblighi previdenziali della Società tra Professionisti e/o dei propri soci professionisti è argomento delicato ed alquanto differenziato a seconda della o delle Casse previdenziali professionali interessate. Deve per forza essere esaminato caso per caso, soprattutto quando ci si trovi a fronte di una S.T.P. multidisciplinare e alla presenza di soci non professionisti.


Non esitate a prendere contatto con lo studio in merito alla costituzione di una S.T.P. o per un approfondimento circa le opportunità offerte dalle Società tra professionisti od anche dagli Studi associati per l'esercizio della vostra professione congiuntamente ai vostri colleghi, sapremo aiutarvi.



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