FATTURA ELETTRONICA: il Reverse Charge

04/12/2018
Fattura elettronica reverse charge

Con il prossimo avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra privati (dal 1° gennaio 2019) l’Agenzia delle Entrate cerca di fare luce sulle tante questioni ancora dubbie. Il metodo non è tra i più ortodossi, ma in una FAQ disponibile sul suo sito internet, spiega quale comportamento debbano tenere i contribuenti nel caso di applicazione dell’Iva sugli acquisti con il metodo dell'inversione contabile o reverse charge (e cioè i casi che oggi richiedono l’emissione di autofattura oppure integrazione del documento ricevuto con i dati relativi all’Iva ecc.).

Pertanto, partendo dal presupposto che le fatture elettroniche sono documenti non modificabili, nella domanda posta all’Agenzia delle Entrate si chiede se la gestione del reverse charge debba avvenire tramite la produzione di un nuovo documento informatico ad opera dell’acquirente, che contenga l’integrazione della fattura ricevuta, e l’associazione di questo documento alla fattura elettronica ricevuta. Oppure se basti che il meccanismo del reverse charge sia correttamente riportato nella registrazione contabile.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata finalmente sull’argomento per prima cosa andando ad individuare che dal 1° gennaio 2019:

  1. per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (oggi soggetti ad integrazione della fattura ricevuta) e per gli acquisti di servizi extracomunitari (oggi soggetti ad emissione di autofattura), nulla cambia nelle modalità formali di adempimento del reverse charge. Vengono pertanto integrate od emesse le autofatture in cartaceo visto che il documento ricevuto non è una fattura elettronica (provenendo dall'estero). Pertanto, per questi documenti, consegue la già conosciuta doppia registrazione contabile. L’Agenzia rammenta che tali operazioni vanno riepilogate nel nuovo “spesometro transfrontaliero” o “esterometromensile.
  2. Per gli acquisti da fornitori Italiani soggetti a reverse charge (es. talune manutenzioni ed istallazioni di impianti, completamento di edifici, demolizioni, servizi di pulizia, talune cessioni di fabbricati strumentali ecc.) l’inversione contabile Iva ex art. 17 D.P.R. 633/72 "può" avvenire con l’emissione di una vera e propria autofattura (con tutti gli elementi Iva dell’operazione e della fattura cui fa riferimento) e la sua allegazione informatica alla fattura elettronica ricevuta tramite invio al sistema di interscambio (SDI). A ciò seguirà anche l’obbligo di conservazione sostituiva a norma.

Si noti che l'Agenzia delle Entrate non è stata per nulla chiara nel definire la soluzione al punto 2. che precede. L'utilizzo del verbo "può" infatti lascia aperta notevole incertezza all'atto pratico. Parrebbe possibile l'emissione comunque cartacea dell'autofattura e la sua conservazione cartacea. Se invece si optasse per l'emissione elettronica (XML), allora oltre l'invio allo SDI, seguirebbe la conservazione sostitutiva. Ma come eventualmente abbinare i vari file resterebbe  dubbio, visto che allegare documenti alle fatture elettroniche ricevute non dovrebbe essere possibile in ragione della loro immodificabilità.

L’Agenzia continua spiegando poi che anche le autofatture per omaggi saranno soggette all'invio in formato elettronico allo SDI.

Per chi volesse approfondire le FAQ dell’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica son consultabili cliccando sul presente link.



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