La società per azioni (S.P.A.) in sintesi

24/02/2019
Spa consulenza como commercialista

La società per azioni (S.P.A.) rappresenta, nel diritto societario italiano, la capostipite selle società di capitali. Questa tipologia societaria si caratterizza per la responsabilità limitata dei soci al capitale conferito e perché il capitale sociale è suddiviso in azioni, oltre che una conformazione tipicamente indirizzata ad una più facile raccolta di capitali. 

La riforma del diritto societario del 2004 ha introdotto una certa suddivisione tra le società per azioni, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cosiddette S.P.A. Aperte) e le società per azioni che non vi fanno ricorso (cosiddette S.P.A. Chiuse). La principale differenziazione, come si vedrà in seguito, sta nell'organo incaricato del controllo legale.


La costituzione della S.P.A. 

La società per azioni (S.P.A.) deve essere costituita con atto pubblico (alla presenza del notaio), da cui devono risultare i soci (persone fisiche e/o persone giuridiche). L’atto costitutivo deve inoltre indicare la sede della società, la denominazione sociale (che non obbligatoriamente deve indicare in nome di almeno uno dei soci).

L’oggetto dell’attività economica della S.P.A. è un ulteriore elemento dell’atto costitutivo, è può essere un’attività commerciale od un’attività agricola, comunque sempre indirizzata allo scopo di lucro.

Tra gli altri requisiti minimi obbligatori dell’atto costitutivo vi è la nomina dei primi amministratori e rappresentanti della Società per Azioni.


Il capitale sociale e la azioni della S.P.A.

Nella società per azioni è stabilito un capitale sociale minimo pari ad almeno euro 50.000,00 (salvi i casi in cui tale limite minimo sia superiore in ragione della particolare natura/attività/scopo della S.P.A.). Le partecipazioni possono non essere proporzionali al capitale conferito da ciascun socio. Alcuni soci possono essere premiati dal contratto sociale con speciali diritti non proporzionali alla loro partecipazione nella S.P.A.

Il capitale sociale iniziale è inizialmente costituito dai conferimenti dei soci che, normalmente, devono essere effettuati in denaro, a meno che l’atto costitutivo non ammetta conferimenti diversi dal denaro. In tal caso la legge stabilisce particolari procedure di conferimento. A differenza di altri modelli societari non tutte le entità economiche possono formare oggetto di conferimento nella società per azioni: è vietato infatti il conferimento di prestazioni d’opera e di servizi. Le prestazioni d’opera o di servizi possono dunque essere comunque previste ma solo a titolo di prestazioni accessorie che i soci sono tenuti a prestare nei confronti della società, ma saranno distinte dai conferimenti e non saranno imputabili a capitale sociale della S.P.A.

Il capitale sociale della società per azioni è solitamente suddiviso in veri e propri titoli azionari, che sono trasferibili secondo le regole tipiche dei titoli di credito. In alcuni casi tali documenti (azioni) possono non essere emessi o possono essere dematerializzati.


Gli organi della S.P.A. 

La Società per Azioni, nella sua declinazione tradizionale, prevede la presenza contemporanea di tre organi, con competenze distinte e complementari:

  • l’Assemblea dei soci
  • l’organo amministrativo
  • l’organo di controllo


L’assemblea dei soci della S.P.A. 

Nella società per azioni l’assemblea dei soci rappresenta il supremo organo decisionale. Ad esso la legge demanda decisioni sulla vita ordinaria e straordinaria della S.P.A. 

L’assemblea può quindi riunirsi in forma ordinaria oppure in forma straordinaria. Nei due casi sono previste regole di funzionamento differenti (quorum costitutivi e deliberativi) così come le due ipotesi di riunione sono competenti su temi diversi.

L’assemblea ordinaria dei soci di S.P.A. ha una competenza generale su tutte le materie che la legge non riservi alla assemblea in sessione straordinaria. In quest’ultimo caso la legge richiede ai soci la trattazione delle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, l’emissione di obbligazioni, la nomina ed i poteri dei liquidatori.

Seppur lo statuto possa delegare all'assemblea dei soci della S.P.A. molte materie, non tutta la gestione della società può essere determinata dall'assemblea in quanto la direzione della società è riservata per legge all'organo amministrativo.

La riforma del diritto societario del 2004 ha introdotto anche un diverso modello organizzativo, il cosiddetto sistema dualistico, che oltre all'assemblea dei soci prevede la nomina di un consiglio di sorveglianza. In tal caso la suddivisione dei poteri e funzioni nella società per azioni (S.P.A.) è diversa.


L’amministrazione della S.P.A.

L’amministrazione delle società per azioni può essere organizzata secondo tre modelli distinti: 

  • quello Italiano tradizionale;
  • quello monistico (di derivazione anglosassone);
  • quello dualistico (di derivazione tedesca).

Nel primo modello organizzativo, quello tradizionale, agli amministratori (od all'amministratore unico) della S.P.A. sono demandasti:

  • il compito di generale direzione/gestione della società;
  • il potere di promuovere l’azione dell’assemblea dei soci;
  • il potere di eseguire le delibere dell’assemblea dei soci;
  • il potere di rappresentare la S.P.A. nei confronti dei terzi.

La competenza direzionale attribuita all'organo amministrativo è di tipo generale, ricomprendendo tutti gli atti e negozi necessari a dare esecuzione all'oggetto sociale, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi della società per azioni.

L’organo amministrativo può essere composto da un solo soggetto (amministratore unico) o da una pluralità di soggetti, riuniti in un organo collegiale (consiglio di amministrazione). Il numero dei membri del consiglio di amministrazione può variare in ragione delle disposizioni dello statuto sociale.

Il consiglio di amministrazione della società per azioni è presieduto da un presidente e può delegare proprie prerogative a singoli amministratori (amministratori delegati).

Nel sistema dualistico, invece, le competenze gestorie sono proprie di un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è nominato dall'assemblea.

Nel sistema monistico, le regole dell’amministrazione non incontrano modifiche rilevanti: è semmai il sistema di controllo ad esserne influenzato.

Queste due ultime forme organizzative sono comunque assai poco diffuse, con una netta prevalenza del sistema tradizionale di organizzazione della società per azioni (S.P.A.)


L’organo di controllo delle S.P.A.

Nella società per azioni il controllo dell’amministrazione della società e la vigilanza sull'osservanza della legge e dell’atto costitutivo è demandata al collegio sindacale che è quindi l’organo di controllo.

Il controllo più strettamente di tipo contabile spetta solo eccezionalmente al Collegio Sindacale e comunque esclusivamente nelle S.P.A. chiuse, che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio, e unicamente quando lo Statuto così preveda. Negli tutti gli altri casi, la funzione di controllo contabile nella S.P.A. spetta ad un revisore contabile o ad una società di revisione, opportunamente incaricati dall'assemblea dei soci.

I poteri di controllo del collegio sindacale sono ampi e si estendono in modo generale a qualsiasi atto amministrativo, anche degli amministratori delegati, sino all'impugnazione delle delibere invalide, contrarie allo statuto od alla legge. In taluni casi il collegio può addirittura sostituirsi agli altri organi societari, in caso di inerzia degli stessi, sino ad arrivare ad esporre denunzie al tribunale competente.

Il collegio sindacale della S.P.A. non ha invece il potere di sindacare nel merito gli atti di pura gestione economica/manageriale della società, che restano di competenza dell’organo amministrativo.


Lo scioglimento della S.P.A. 

Le cause di scioglimento nella società per azioni sono le seguenti: 

  1. compimento del termine di durata;
  2. raggiungimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
  3. impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea;
  4. riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (salvo sua ricostituzione o trasformazione in altra tipologia societaria);
  5. altre eventuali ipotesi previste dall'atto costitutivo;

Quelle elencate sono cause di scioglimento di diritto della società per azioni e determinano lo stato di liquidazione della società.

La procedura di liquidazione delle società di capitali (tra cui le S.P.A.) è inderogabile anche nell'ipotesi non vi siano attività o passività da liquidare/pagare. Gli amministratori che continuino l’attività sociale ignorando gli adempimenti di legge si espongono a gravi responsabilità personali.


Il nostro studio commerciale da decenni fornisce qualificata consulenza alle società per azioni, in tutti i momenti della loro vita, sia quelli ordinari che quelli straordinari. Contattateci con fiducia per fissare un appuntamento ed approfondire le vostre necessità di assistenza.



Società per azioni
S.p.a.
Spa
Diritto societario
Assistenza
Consulenza
Como
Commercialista
Studio
Provincia

Informativa sull'uso dei cookies

Questo sito utilizza cookies di profilazione e di terze parti che consentono di migliorare i nostri servizi per l'utenza. Continuando a navigare, accetti l'utilizzo dei cookies da parte di questo sito. Maggiori informazioni.
Accetto