STP CON UNICO SOCIO: possibile se SRL o SPA

18/03/2019
Stp unico socio commercialista como

Le Società tra Professionisti (S.T.P.) possono legittimamente essere Unipersonali (con unico socio) quando le stesse siano costituite nella forma della società di capitali come Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) o Società per Azioni (S.p.A.).

Ricordiamo che le Società tra Professionisti (S.T.P.) sono state introdotte nel nostro ordinamento in epoca abbastanza recente, con Legge n. 183/2011, e pertanto si stanno formando in questi anni le norme di completamento ed attuazione e le interpretazioni sugli aspetti più spinosi.

Un recentissimo pronunciamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (PO 14/2019) conferma la legittimità della S.T.P. la cui compagine sociale sia composta da un unico socio.

E' bene ricordare infatti che la S.T.P. non rappresenta una nuova tipologia societaria, bensì una semplice declinazione delle tipologie societarie già esistenti e quindi di queste segue tutte le regole di funzionamento, compresa la possibilità di avere una compagine societaria unipersonale.

Non solo si può dunque procedere a costituire S.T.P. a responsabilità limitata e la S.T.P. per azioni unipersonali, ma si potrà anche mantenerle nel caso in cui l'unico socio sia il risultato di un processo di uscita degli altri soci (ad esempio per recesso, esclusione, decesso, cessione interna ecc.). 

Poiché però una tra le caratteristiche tipiche ed aggiuntive delle S.T.P. prescrive che la componente di professionisti iscritti in un Ordine professionale rappresentino almeno i due terzi dei voti in assemblea, è ovvia conseguenza che l'unico socio della S.T.P. non potrà che essere un professionista iscritto in Albo professionale e non un socio tecnico o investitore. 

Per le medesime ragioni espresse nell'introduzione di questo scritto, le Società tra professionisti unipersonali non potranno invece esistere nel caso esse siano costituite nella forma delle società di persone (S.n.c. o S.a.S.). Non è infatti ammessa l'unipersonalità di queste tipologie societarie nel codice civile. Quando un socio resta solo dunque dovrà provvedere, nei termini di legge, alla ricostituzione della pluralità di soci o trasformare la società in altro modello societario o ancora scioglierla.

La legittimità della S.T.P. Unipersonale di capitali era peraltro già stata sottolineata dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie nel loro orientamento societario: Q.A.5 - (S.T.P. UNIPERSONALE - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13).

Sarà pertanto possibile l'iscrizione nell'albo professionale di riferimento della S.T.P. Unipersonale di capitali.

Sarà invece da ben valutare il profilo di responsabilità assunto dal soggetto che decida di così esercitare la propria attività, visto che in definitiva egli probabilmente assumerebbe la triplice veste di professionista, socio ed amministratore unico della S.T.P.


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