SUPERAMMORTAMENTI: ritornano con il “Decreto Crescita” 2019

28/04/2019
Consulenza fiscale como commercialista

Avevamo già dato notizia del ritorno dei Superammortamenti quando il cosiddetto Decreto Crescita era ormai definito nelle sue parti sostanziali. Ora il Decreto è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri e dunque l’agevolazione fiscale dei Superammortamenti torna ad essere fruibile dai contribuenti imprese e professionisti.

La reintroduzione dei superammortamenti sarà riferita agli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° aprile 2019 e con consegna sino al 30 giugno 2020, pertanto resteranno esclusi gli investimenti effettuati nel primo trimestre del 2019 (01.01.2019 - 31.03.2019).

Il Superammortamento consentirà di commisurare al 130% il costo storico dei beni strumentali su cui calcolare gli ammortamenti ai fini esclusivamente fiscali (Irpef od Ires). Quindi, per il solo calcolo fiscale degli ammortamenti (extracontabile), si potrà operare una variazione in diminuzione del reddito imponibile pari all’ulteriore quota di superammortamento.

Le regole applicative di questa agevolazione fiscale rimangono le medesime già sperimentate negli scorsi periodi d’imposta: i beni strumentali che danno la possibilità di fruire del superammortamento sono solo quelli nuovi e non possono essere agevolati i mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Non sono dunque agevolabili con il Superammortamento neppure le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (ad esempio: taxi, n.c.c. ecc.).

Nella riedizione dei superammortamenti, disciplinati dal decreto in commento, viene anche introdotta una novità di rilievo: viene posto un limite massimo alla fruibilità della maggiorazione fiscale sugli ammortamenti consistente nel limite massimo di costo degli investimenti agevolabili fissato a 2,5 milioni di euro per contribuente. Gli investimenti oltre tale limite non potranno originare dunque superammortamenti.

Restano generalmente applicabili tutte le altre disposizioni della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), oltre alle varie interpretazioni date nel tempo dall’Agenzia delle Entrate (ove compatibili), tra le quali ricordiamo:

  • Il superammortamento potrà essere calcolato extracontabilmente e fruito per tutta la durata dell’ammortamento dell’investimento;
  • I beni strumentali di costo inferiore a 516,46 euro potranno beneficiare del Superammortamento. Pertanto il costo deducibile interamente nell’anno d’acquisto (senza ammortamento in più anni) potrà esser maggiorato fiscalmente del 30% del suo costo;
  • L’agevolazione, e dunque la maggiorazione degli ammortamenti, non ha nessuna efficacia ai fini dell’IRAP;
  • Il superammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono stabilite aliquote di ammortamento fiscali (D.M. 31/12/1988) inferiori al 6,5% nonchè agli investimenti in fabbricati e costruzioni;

ESEMPIO: volendo esemplificare numericamente il meccanismo di funzionamento dei superammortamenti, si supponga di aver effettuato un investimento in un bene materiale nuovo. Che tale investimento sia un macchinario dal costo storico di euro 20.000,00, con aliquota di ammortamento (come da decreto fiscale 31.12.1988) del 10%. Semplificando le regole, su tale macchinario si calcoleranno e dedurranno fiscalmente ammortamenti ("normali") pari ad euro 2.000,00. Il superammortamento consentirà di dedurre una quota di ammortamento del 10% (aliquota di ammortamento fiscale) calcolata sul 30% addizionale del costo storico, pertanto: 20.000,00 x 30% = 6.000,00 x 10% = 600,00 euro da dedurre extracontabilmente nella dichiarazione dei redditi a titolo di superammotamento. L'anno successivo sarà possibile dedurre una nuova ulteriore quota di ammortamento addizionale, calcolata come sopra e così via, sino al termine del processo di ammortamento. In altri termini, al termine del processo, sarà stato dedotto extracontabilmente un costo storico del macchinario superiore del 30%.

Si ricorda infine che il superammortamento trova speculare applicazione anche nel caso in cui i beni strumentali siano oggetto di investimento tramite leasing (locazioni finanziarie). In questo caso l’agevolazione fiscale consisterà nel maggiorare extracontabilmente del 30% la deduzione dal reddito della sola quota capitale (e non interessi) dei canoni di leasing di competenza del periodo d’imposta (c.d. Superleasing).


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