ISA - Gli indici sintetici di affidabilità fiscale

03/11/2019
Isa commercialista como provincia

Dal periodo d’imposta 2018 debuttano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Infatti nella dichiarazione dei redditi 2019 relativi al periodo d’imposta 2018 i vecchi studi di settore verranno sostituiti da questi nuovi strumenti di valutazione tributaria.

L’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito dei nuovi ISA con la Circolare 17/E/2019, arrivata in grande ritardo, come tutto l’impianto complessivo dei nuovi indicatori. Gli ISA infatti sono stati oggetto di ripetute modifiche informatiche e successive release dei relativi software, che hanno portato in ultimo noi commercialisti a lavorare con grande affanno e ritardi.

La circolare 17/E/2019 ha così fornito i primi chiarimenti che qui di seguito si riassumono brevemente, cercando di focalizzare il generale funzionamento del nuovo strumento di controllo:

La logica di funzionamento ed i benefici premiali

Gli Indici di Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) hanno una modalità di compilazione molto simile ai vecchi studi di settore e dunque richiedono i simili sforzi di raccolta informativa e di rielaborazione contabile ed extracontabile delle informazioni. Si devono però tenere in considerazione almeno due logiche nuove di questi strumenti:

La prima: i risultati della elaborazione degli ISA serviranno ad attribuire al contribuente un “voto” che definirà il suo grado di “pericolosità tributaria”. I Contribuenti che conseguiranno un risultato finale uguale od inferiore a 6 potrebbero essere inserite dall’Agenzia delle Entrate in liste selettive di controllo. La successiva Circolare n. 19/E/2019 dell’A.d.E. cita infatti questi strumenti tra quelli utili alla selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli fiscali;

La seconda: al contrario, “voti” alti dagli ISA potranno portare al contribuente dei benefici premiali. Tali benefici saranno attribuiti in modo diversificato e proporzionale al punteggio raggiunto a partire da 8.

Di seguito si riassumono tali vantaggi:

  • Voto 8: Compensabilità dei crediti per imposte dirette del 2018, sino a 20.000 euro, senza apposizione del visto di conformità;
  • Voto 8: Compensabilità del credito Iva del 2019, oppure di quello trimestrale (modelli TR presentati nel 2020) sino a 50.000 euro, senza visto di conformità;
  • Voto 8: Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva del 2019, oppure di quello trimestrale (modelli TR presentati nel 2020) senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro;
  • Voto 8: Riduzione di 1 anno dei termini di controllo (Circ. n. 17/E/2019: solo reddito d’impresa o professionale);
  • Voto 8,5: Inapplicabilità degli accertamenti analitico induttivi;
  • Voto 9: Esclusione dal regime delle società di comodo;
  • Voto 9: Franchigia reddituale inattaccabile con l’accertamento sintetico da redditometro, a patto che comunque il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 del reddito dichiarato.

Le cause di esclusione dagli ISA

La circolare Agenzia Entrate n. 17/E/2019 specifica quali siano le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA previste dalla disciplina. Per la maggior parte di esse si tratta semplicemente della riproposizione di quelle già esistenti per i vecchi studi di settore.

Novità rilevante, in questi casi, è la correlazione tra clausole di esclusione ed i benefici premiali sopra esposti: quando sussista una clausola di esclusione gli ISA non debbono essere compilati (salvo casi rari), non risulteranno applicabili in sede di accertamento, ma precluderanno ai contribuenti anche qualsiasi applicabilità dei benefici premiali connessi a punteggi alti (si veda innanzi in questo scritto).

Di seguito si riassumono le cause di esclusione dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA):

  • inizio o cessazione dell’attività nel periodo d’imposta oppure non normale condizione di svolgimento della stessa (casistiche elencate);
  • ricavi o compensi dichiarati di ammontare superiore al limite di cui al decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA (in generale 5.164.569 euro);
  • contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (forfettari), oppure del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (minimi) e che calcolano il proprio reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • aziende agricole, costituite in forma giuridica di Snc/Sas/Srl, che svolgono in modo esclusivo attività agricola e che optano per la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir a seguito di opzione;
  • coloro che svolgono due o più attività di impresa, che non rientrano nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA), quando però l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell'importo totale dei ricavi dichiarati (cosiddetti soggetti “multi attività”)
  • talune società cooperative, società consortili e consorzi;
  • contribuenti che svolgono, in qualsiasi forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’Isa AG72U
  • corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U
  • dal 2019, soggetti del “terzo settore”, come gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80, D.Lgs. 117/2017, le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86, D Lgs. 117/2017, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017;
  • situazioni in cui la durata del periodo d’imposta è superiore ai 12 mesi (Circolare A.d.E. n. 17/E/2019).

Dati precedenti precalcolati

Elemento di sicura differenziazione tra gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e gli studi di settore è l’inclusione nel calcolo non solo dei dati relativi al periodo d’imposta in considerazione, inseriti dal contribuente, ma anche di ulteriori dati precalcolati dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla posizione di ciascun contribuente anche dei periodi d'imposta precedenti). Questi ultimi dati, riepilogativi dei dati già noti all’amministrazione finanziaria, sono resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per il download e per la loro inclusione negli algoritmi di calcolo dei vari software dichiarativi.

Nel caso, non infrequente, in cui gli stessi dati precalcolati siano non corretti, possono essere modificati dal contribuente in sede di elaborazione. “Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate” (Circolare n. 17/E/2019). E’ interessante notare che così interpretando si giunge alla conclusione che, ove risultino voti alti anche in presenza di dati precalcolati non corretti, si potrà comunque considerare corretto il risultato finale, senza tassativamente modificare tali dati e così potendo accedere ai benefici premiali.


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