RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI 2020-2021: importante occasione per le imprese in epoca Covid-19

08/11/2020
Rivalutazione beni 2020 como commercialista

Nel 2020 è nuovamente possibile rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società. Con il “Decreto Agosto” (art. 110 del D.L. 104/2020) sono stati infatti riaperti i termini per la rivalutazione anche se questa volta sono state anche previste interessanti novità che potranno rendere più appetibile questa edizione rispetto all’ultima possibilità di rivalutazione (offerta con la Legge di Bilancio 2020 – L. 160/2019).

Le modifiche introdotte per questa rivalutazione dei beni e partecipazioni d’impresa sono state riproposte dal legislatore per venire incontro alle società ed imprese, così profondamente colpite dai nefasti effetti economico-finanziari della pandemia Covid-19, offrendo a loro un’occasione di far venire alla luce plusvalori latenti e potenziare conseguentemente il proprio patrimonio netto, rendendolo anche più capace di assorbire le prevedibili perdite di quest’anno orribile.

Chi può rivalutare i beni d’impresa

La rivalutazione è possibile per i soggetti di cui all’art. 73, c.1, lettere A e B del T.U.I.R. a patto che redigano il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Tra questi le casistiche di interesse e più frequenti sono:

Grazie ad ulteriore rimando normativo, rientrano inoltre tra i soggetti che possono fruire di questa normativa sulla rivalutazione 2020 dei beni d’impresa anche:

L’elemento che accomuna i soggetti innanzi elencati è la residenza in Italia. Sono infatti anche ammessi alla rivalutazione le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Cosa può essere rivalutato

Possono essere oggetto di rivalutazione:

  • le immobilizzazioni materiali (anche quelle non ammortizzabili come i terreni);
  • le immobilizzazioni immateriali;
  • le partecipazioni di controllo e di collegamento in altre società (il riferimento è all’art 2359 del Codice Civile per la definizione di ciò che è controllo o collegamento).

Non possono essere oggetto di rivalutazione i beni strumentali alla cui produzione e vendita è diretta l’attività dell'impresa (infatti essi sono definiti come "beni merce", non come beni strumentali, e normalmente contabilizzati non tra immobilizzazioni, ma nel magazzino).

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni rivalutabili inoltre devono:

  • essere già contabilizzate nel bilancio in corso al 31/12/2019;
  • venire rivalutate nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare è il bilancio al 31/12/2020).

E’ proprio sull’individuazione dei beni rivalutabili che si innesta una delle importanti novità di questa edizione della normativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa. Mentre precedentemente le rivalutazioni dovevano essere effettuate per “categorie omogenee” (dunque ad esempio si dovevano rivalutare tutti gli "impianti"), è ora previsto che possano essere rivalutati singoli beni o singole partecipazioni e non anche quelli similari (pertanto, ad esempio, potrà essere rivalutato il solo immobile riscattato da leasing e non anche altri immobili di proprietà aziendale).

Il costo fiscale della rivalutazione

Ulteriore rilevante novità di questa edizione della rivalutazione dei beni e partecipazioni d’impresa 2020 è che essa possa avere valenza solo civile-contabile oppure anche fiscale, a scelta del contribuente.

Nel caso il soggetto voglia darvi anche valenza fiscale si dovrà versare una imposta del 3% sui maggiori valori che è sostitutiva di Ires, Irpef ed Irap. Questa aliquota è certamente molto vantaggiosa rispetto alla precedente versione della norma sulla rivalutazione dei beni (che prevedeva il 12% per i beni ammortizzabili e il 10% per quelli non ammortizzabili).

E’ confermata invece l’imposta sostitutiva del 10% da pagarsi ulteriormente in capo ai soggetti che, avendo rivalutato, vogliano affrancare anche il saldo attivo risultante. Questa possibilità (ulteriore e facoltativa rispetto alla rivalutazione dei valori attivi) consentirebbe di distribuire ai soci interamente o parzialmente la riserva che si forma contabilmente nella rivalutazione dei beni aziendali 2020 senza ulteriori imposte in capo alla società.

E’ poi prevista la possibilità di pagare le predette imposte sostitutive dovute anche in forma rateale in tre rate da versarsi nel 2021, 2022 e 2023 (entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi per l’esercizio precedente). I versamenti dovuti potranno trovare compensazione in F24 con altri crediti tributari eventualmente disponibili al contribuente secondo le regolo ormai note.

Da quando vale la rivalutazione effettuata anche a fini fiscali

La rivalutazione dei beni e partecipazioni aziendali effettuata nel 2020 assume valenza:

  • dall’esercizio successivo, per la deducibilità fiscale degli ammortamenti più elevati che ne conseguono. Per i soggetti con esercizio sociale “solare” la rivalutazione ha dunque valenza dal 2021. Dal 2021 il valore dei beni verrà assunto come rivalutato anche per altre finalità tributarie (es. calcolo deduzione manutenzioni, calcolo società non operative…);
  • dal quarto esercizio successivo per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze da cessione dei beni rivalutati. Pertanto per le cessioni dal 2024 l’eventuale plusvalenza sarà misurata a partire dal valore rivalutato anche ai fini fiscali, mentre, per le cessioni anteriori al quarto anno, la plusvalenza sarà calcolata come se la rivalutazione non fosse avvenuta. La stessa decorrenza è stabilita anche nei casi di assegnazione dei beni rivalutati ai soci e/o di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale / familiare degli imprenditori individuali.

Misura e modalità di rivalutazione

La normativa sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni 2020 richiama quanto già previsto in altre precedenti edizioni di questa agevolazione. La misura massima della rivalutazione è pertanto stabilita nel valore a effettivamente attribuibile “ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”.

L'organo amministrativo, aiutandosi auspicabilmente con apposite perizie di stima, dovrà dunque operare la rivalutazione nel limite massimo individuato tra i seguenti due parametri:

  • il valore d'uso;
  • il valore di mercato.

l'organo di controllo contabile eventualmente esistente (collegio sindacale o revisore legale) dovrà verificare il rispetto di detto limite.

Nel bilancio dell'esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione di un bene strumentale, l'ammortamento è calcolato ancora sul valore di tale bene anteriore alla rivalutazione poichè la rivalutazione è convenzionalmente l'ultima operazione contabile, dopo il computo degli ammortamenti. Pertanto i maggiori ammortamenti saranno computati contabilmente a partire dall'esercizio successivo (nel caso di rivalutazione anche fiscale, questo faciliterà i conteggi, evitandi fastidiosi disallineamenti).

Le tre principali modalità contabili di rivalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono quelle già note ed applicate nelle precedenti edizioni di questa disposizione:

  1. la rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento;
  2. la rivalutazione del solo costo storico;
  3. la riduzione del fondo ammortamento.

Tutti i metodi saranno applicati in modo tale da portare il valore netto residuo rivalutato del bene ad un valore inferiore od uguale a quanto evidenziato innanzi come limite massimo ammissibile per la rivalutazione (valore d'uso o di mercato).

Esempi ed opportunità

La rivalutazione dei beni aziendali 2020 può essere utile quando le società che prevedano perdite economiche vogliano rinsaldare la capienza del proprio patrimonio netto, onde poter coprire dette perdite. In questo caso la rivalutazione dei beni d'impresa potrebbe essere considerata ai soli fini civilistici-contabili e non anche fiscali. Queste società dovranno logicamente considerare l'effetto economico peggiorativo dei maggiori ammortamenti contabili negli anni successivi.

La rivalutazione 2020 può essere utile a chi, non soffrendo situazioni di crisi, voglia abbattere i redditi imponibili fiscali dei prossimi anni, anticipando una tassazione veramente minima (e magari anche versandola in tre rate annuali). In questo caso l'imposta sostitutiva del 3% attuale consentirà la deduzione futura di ammortamenti calcolati su valori fiscali con piena valenza Ires/Irpef ed Irap. Ad esempio, per i soggetti Ires, a fronte del 3% sui maggiori valori di oggi, si dedurranno ammortamenti maggiori con un risparmio del 27,9% (genericamente considerando la somma di Ires ed Irap ad aliquote ordinarie).

La rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni 2020 può essere utile a migliorare l'"estetica" dello stato patrimoniale per quelle società che abbiano forti plusvalori latenti (si pensi a chi abbia storicamente contabilizzato immobili e altri importanti beni strumentali riscattati da leasing a valori molto bassi). Questo può essere particolarmente utile quando si debba migliorare il rating bancario, o quando si voglia migliorare la confrontabilità del proprio bilancio con quello dei concorrenti, "rimpolpando" l'attivo patrimoniale ed il patrimonio netto.

Le valutazioni da farsi sono comunque diverse a seconda del soggetto e della situazione in cui si trova, coinvolgono numerose normative e non evidenziano solo vantaggi, alle volte anche svantaggi di non poco conto. E' pertanto sempre da suggerire una accurata analisi dei casi specifici con competenti commercialisti, che sappiano cogliere e considerare tutte le necessarie sfaccettature.


Assistiamo le aziende e gli imprenditori nostri clienti con qualificataconsulenza fiscale e consulenza contabile, anche in occasione di normative come la rivalutazione dei beni d'impresa, ritagliando sartorialmente su ciascuno di essi le opportunità offerte dalle norme agevolative, per massimizzare i vantaggi ed i risparmi tributari. Contattaeci con fiducia, sapremo aiutare anche voi.




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